Genitori separati

ANTICIPAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L’ex coniuge obbligato al pagamento degli alimenti non mantiene i suoi obblighi? In Trentino esiste la possibilità che le somme che deve versare il genitore obbligato vengano anticipate dalla Provincia. Devono sussistere però, al momento della presentazione della domanda, particolari condizioni economico-patrimoniali ed anagrafiche. Basta rivolgersi presso il Servizio socio-assistenziale delle Comunità di Valle e dei Comuni di Trento e Rovereto che provvederà alla valutazione del bisogno e alla verifica dei requisiti. Il servizio è gratuito. L’erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale e può essere rinnovata.

Requisiti:  a) l’esistenza di un titolo esecutivo b) l’esibizione di un atto di precetto non ottemperato nel termine di dieci giorni o di una sentenza di che il richiedente autorizzi la Provincia a sostituirlo nei suoi diritti di rivalsa verso il coniuge moroso.chiarativa di fallimento c) Questi requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e permanere per l’intera durata dell’erogazione dell’anticipazione dell’assegno.

Chi può richiedere il servizio? Il genitore affidatario, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario se, al momento della presentazione della domanda, è: a) il minore è residente nella provincia di Trento; b) il minore è appartenente al nucleo familiare del richiedente  e SE al momento della domanda  la condizione economico – patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza del minore e del richiedente evidenzia situazioni di difficoltà economica  di un certo tipo (secondo l’ICEF ). In riferimento alle esigenze minime vitali esistono eccezioni.

La documentazione da produrre a corredo della domanda: a) titolo esecutivo b) atto di precetto o sentenza dichiarativa di fallimento c) certificazioni anagrafiche concernenti la residenza e lo stato di famiglia; d) attestazione dell’indicatore ICEF.

Come avviene l’erogazione? L’erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale; può essere rinnovata.

A quanto può ammontare l’erogazione? Non può superare la quota mensile di 290,00 euro per un minore. Nel caso di pagamento parziale dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l’ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto.

Casi di sospensione. a) se, in sede di verifica il beneficiario, senza un giustificato motivo, non fornisce gli elementi informativi richiesti dall’ente b) per i mesi in cui il genitore obbligato paga gli alimenti.
Casi di decadenza. a) se entro tre mesi dalla data della comunicazione al beneficiario della sospensione di cui sopra, il medesimo non provvede, senza un giustificato motivo, a presentare gli elementi comprovanti la persistenza delle condizioni e dei requisiti; b) se vengono a mancare le condizioni e i requisiti richiesti. Cosa accade in caso di decadenza ?Il beneficiario è tenuto alla restituzione, con la maggiorazione della quota di interessi legali maturati, di tutti gli importi percepiti a decorrere dall’ultimo provvedimento di concessione nel primo caso ovvero degli importi percepiti indebitamente nel secondo caso .

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