Se avete tre o più figli, naturali o adottati il contributo per la nascita/adozione del terzo figlio o successivi di 5.000€ una tantum, vi riguarda. Inoltre dal 2026 il nuovo assegno di natalità per il terzo figlio prevede un sostegno economico decennale. Qui sotto vi spieghiamo come richiederli!
CONTRIBUTO PER LA NASCITA DEL TERZO FIGLIO
Per godere di questa improntate manovra della Provincia di Trento volta a creare strumenti per favorire nuove nascite o adozioni, non basta questo ovvio requisito. Per i genitori che beneficiano dell’assegno unico provinciale il contributo è erogato come quota dell’assegno unico provinciale in un’unica soluzione, su una mensilità dell’assegno unico provinciale. Se non ne beneficiano devono avere i seguenti requisiti:
- avere la residenza continuativa di almeno 2 anni in Provincia di Trento da parte del genitore richiedente che risiede anagraficamente, sia con il nuovo nato/adottato che con almeno altri 2 figli a carico;
- reddito complessivo IRPEF, riferito al secondo anno antecedente alla nascita o adozione del figlio, di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a 50.000 €. Il reddito IRPEF comprende il reddito di entrambi i genitori anche se non fanno parte dello stesso nucleo familiare.
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COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda va presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa tramite gli sportelli di assistenza e informazione al pubblico della Provincia, o attraverso i CAF, con riferimento all’Assegno unico provinciale vigente al momento della nascita o adozione.
Per i genitori che non beneficiano dell’Assegno unico provinciale, la domanda di contributo è presentata all’Agenzia per la coesione sociale, all’indirizzo pec umse.coesionesociale@pec.provincia.tn.it entro due mesi dalla nascita/adozione del figlio.
DOCUMENTI, COSTI E TEMPI
Bisogna compilare il modulo di domanda del genitore richiedente e dichiarazione di assenso dell’eventuale altro genitore nel mese di nascita (per chi già riceve l’Assegno unico provinciale) o entro due mesi dalla nascita o adozione (per chi non beneficia dell’Assegno unico provinciale). Serve procurarsi una marca da bollo da €16 e i giorni massimi di attesa sono 60 dal giorno di presentazione della domanda.
Per ulteriori informazioni: agenzia.coesionesociale@provincia.tn.it | 0461 494110 | sito
ASSEGNO DI NATALITÀ PER IL TERZO FIGLIO
Un sostegno economico decennale per accompagnare le famiglie nel tempo e contrastare la denatalità. Previsto anche un incentivo per l’attivazione al lavoro delle madri. L’assegno di natalità per il terzo figlio è attivo dal 1 gennaio 2026.
REQUISITI E COME PRESENTARE DOMANDA
La misura è destinata ai nuclei familiari residenti in provincia di Trento nei quali, a partire dal 1 gennaio 2026, nasce o viene adottato un terzo figlio. L’assegno è riconosciuto per un periodo massimo di dieci anni a quota fissa differenziata in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, determinata attraverso l’indicatore ICEF Famiglia.
Sono previste tre fasce:
- per i nuclei con ICEF fino a 0,40, l’importo massimo riconosciuto è pari a 48.000 euro, erogati in quote mensili da 400 euro fino al compimento del decimo anno di età del bambino;
- nuclei con ICEF superiore a 0,40 e fino a 0,70, l’importo massimo è di 30.000 euro, con un’erogazione mensile di 250 euro;
- per i nuclei con ICEF superiore a 0,70 o in assenza di attestazione ICEF, l’importo massimo previsto è anch’esso di 30.000 euro, con quote mensili da 250 euro.
La domanda della quota fissa dell’assegno di natalità deve essere presentata dalla madre, esercente la potestà genitoriale, entro 90 giorni dalla nascita o adozione del figlio tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale.
QUOTA MAMMA LAVORATRICI
Accanto alla quota fissa è prevista una quota premiale, pari a 200 euro mensili, destinata alle madri che, a partire dal terzo anno di vita del terzo figlio, rientrano o permangono nel mercato del lavoro, anche avviando un’attività autonoma. La quota premiale è riconosciuta annualmente alla richiedente, sino al decimo anno di età del terzo figlio, che in sede di domanda dimostri di aver lavorato almeno 180 giorni nell’anno precedente alla data della domanda, anche non continuativi.
Maggiori info QUI.
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