Scuole chiuse per contenere il covid-19 e tanti genitori al lavoro. Come fare con i bambini? Il Governo ha previsto delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni: il congedo parentale e il bonus baby-sitter oltre al bonus alimentare (nota in fondo all’articolo). Abbiamo fatto riferimento alla circolare ufficiale dell’INPS abbiamo chiesto informazioni al patronato INAS della CISL (tel. 0461.215253 – orari: lunedì/giovedì 08:30–12, 14–17:30, venerdì 08:30-12) che ci ha aiutato nella lettura della circolare e ci ha chiarito i dubbi rispetto alle domande più frequenti. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID19Questo congedo garantisce maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario in quanto riconosce ai genitori un’indennità del 50% della retribuzione, nel caso sia richiesto per figli fino a 12 anni, dunque più alta dell’indennità al 30% prevista per il congedo ordinario, peraltro, a condizioni anagrafiche e di reddito.
Il congedo parentale straordinario può essere:CON FIGLI TRA 0 E 12 ANNI (nessun limite di età in caso di disabilità):– per dipendenti privati e pubblici: consiste nel diritto di prendere un congedo (per un periodo continuativo o frazionato) non superiore a 15 giorni. L’utilizzo del congedo spetta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Questo tipo di supporto non spetta se nel nucleo familiare c’è un genitore che usufruisce di sostegni al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o se c’è un altro genitore disoccupato o non lavoratore. Durante questo congedo i lavoratori hanno diritto a una indennità del 50% della retribuzione. Per chi già usufruisce di un congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili gravi o altre forme di congedo ordinario, se usato durante questo periodo è considerato come congedo straordinario. Per i dipendenti pubblici l’erogazione dell’indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono gestite dall’amministrazione pubblica per cui si lavora.– per gli iscritti alla gestione separata e autonomi iscritti all’INPS: qui durante il congedo è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità. La stessa indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.CON FIGLI TRA I 12 E 16 ANNI:– dipendenti privati: possono restare a casa per prendersi cura dei bambini per il periodo di chiusura delle scuole. In questo caso non si ha diritto né all’indennità né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma non si può essere licenziati e si ha diritto a conservare il posto di lavoro. Come per il congedo ordinario, per ottenere il congedo parentale straordinario è necessario comunicare al datore di lavoro quando si intende usufruirne e presentare la domanda all’Inps. Per la richiesta all’ente previdenziale ci si può far aiutare dagli esperti dei patronati, come l’Inas Cisl (numero verde 800249307, numero territoriale: 0461.215253)Il nuovo congedo può essere:
a conguaglio (cioè con anticipo da parte del datore di lavoro nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche – fermo restando l’onere per i genitori, non appena possibile, di fare la domanda all’Inps*)
a pagamento diretto (cioè da parte Inps)
Per usufruirne i genitori devono sempre presentare infatti due domande, in entrambi i casi: una al datore di lavoro, l’altra all’Inps utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale dei dipendenti. Attenzione alle eccezioni:
i genitori con figli d’età tra 12 e 16 anni devono fare domanda soltanto al proprio datore di lavoro e non all’INPS
i lavoratori dipendenti del settore pubblico devono fare domanda solo alla propria amministrazione di appartenenza e non all’INPS
La domanda di congedo potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, ma non anteriori al 5 marzo.BONUS BABY-SITTER. In alternativa al congedo parentale (o alle ferie, qualora non imposte) si può fruire di un bonus economico per i servizi di baby-sitting, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo 2020 (giorno in cui è stato disposta la chiusura delle scuole).La possibilità di accedere al voucher è legata all’accensione del Libretto Famiglia (QUI tutte le info) e prevede che chi si occupa dei bambini si iscriva all’INPS con la procedura che serve per il Libretto Famiglia, in quanto il pagamento della quota del voucher le verrà effettuato direttamente dall’ente. L’iscrizione del prestatore di lavoro può avvenire anche da parte della famiglia con il caricamento dello stesso, al momento della scelta e dell’accensione del rapporto, sul Libretto Famiglia. Cliccando QUI trovate un tutorial dell’INPS che vi può aiutare nella compilazione della domanda. Quali requisiti si devono aver per beneficiare del bonus?
nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo
si deve appartenere a una di queste categorie (come per il congedo parentale):
dipendenti del settore privato;
iscritti alla gestione separata INPS (il fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati) articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
lavoratori autonomi iscritti all’INPS
avere figli sotto i 12 anni
I lavoratori autonomi non iscritti all’INPS possono beneficiare del bonus?
Il bonus viene riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (ad esempio, le casse professionali), ma tale possibilità deve essere prima recepita e comunicata dalle rispettive casse previdenziali e al momento non si conoscono i tempi e la modalità di questa procedura, che presumibilmente si avvalerò comunque della prenotazione all’INPS.
I dipendenti del settore pubblico possono beneficiare del bonus?
Ai dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto lo stesso benefico nel limite dei 600€.
Per le seguenti categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato oltre che del comparto sicurezza impiegato per le esigenze connesse al covid19 (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, sicurezza, difesa, soccorso pubblico) sono estese le medesime agevolazioni ma con un massimale di 1000€.
Il bonus babysitter e il congedo sono cumulabili?
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza è un’alternativa al congedo, pertanto non è cumulabile.
A quanto ammonta il limite massimo complessivo del bonus?
per i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla gestione separata e per gli autonomi, e i lavoratori dipendenti del settore pubblico diversi da quelli di cui al punto 2., il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate in questo periodo
per i soggetti lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato del settore sanitario e di sicurezza di cui sopra (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, sicurezza, difesa, soccorso pubblico) il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro
Se i figli sono più di uno, quanti bonus si possono richiedere?
Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma (12 anni), sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma fra loro verrà spartito l’importo complessivo (600€ o 1000€), indicando un importo parziale per ciascun minore in fase di domanda (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Se i genitori sono separati/divorziati, a chi spetta il bonus?
Indicando il decreto come beneficiari i “genitori” del minore, nell’ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore (il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà auto-dichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore, ovvero di essere genitore unico).
Se i minori hanno già compiuto 12 anni ad oggi, i genitori possono considerarsi beneficiari?
Il limite d’età viene considerato alla data del 5 marzo 2020 cioè l’età dei bambini si “blocca” al 5 marzo, in pratica: se un bambino avesse compiuto i 12 anni il 6 marzo allora rientrebbe ancora nei beneficiari, chi li avesse compiuti prima del 5 marzo no. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting anche i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.
Quale limite si considera per i bambini con disabilità?
Non si applica il limite d’età, fissato in 12 anni, ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori affidatari/adottivi possono richiedere il bonus?
Le agevolazioni sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice (la documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente)
Come si fa domanda ottenere il bonus?
La domanda si presenta con una delle tre seguenti modalità:
applicazione web online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
numero dedicato INPS – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico di chi chiama);
patronati – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi (noi ci siamo rivolti al patronato INAS della CISL – tel. 0461215253)
Come si può ottenere e usufruire del bonus?
Dopo averne fatto domanda, se accolta, il passaggio successivo è l’ottenimento della cifra spendibile che si può avere attraverso il Libretto Famiglia.
Qual è la procedura per attivare il Libretto Famiglia per l’erogazione del bonus? (circolare n. 107 del 5 luglio 2017)
Una volta attivato il Libretto cosa bisogna fare per usare il bonus?
Sia il genitore beneficiario (utilizzatore) che il prestatore (baby-sitter o chi farà il servizio) devono prima registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it e poi accedere alla seguente procedura per inoltrare la domanda:
direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
tramite intermediari (di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii), come suggerito noi ci siamo affidati al patronato INAS della CISL – tel. 0461215253
La cosa importante, in questo caso specifico è che la famiglia:
indichi l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione al momento dell’inserimento della prestazione
verifichi che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Come viene comunicato l’accoglimento della domanda?
Se la domanda viene accolta la comunicazione di tale accoglimento viene fatta attraverso i canali telematici indicati nella domanda (sms, indirizzo email o PEC).
Come si utilizza concretamente il bonus?
Il genitore beneficiario, una volta arrivata la conferma di accoglimento della domanda ed entro e non oltre i 15 giorni solari successivi, dovrà procedere a quella che viene definita appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting. Attenzione, perché lo spirare del termine equivarrà alla rinuncia al beneficio stesso. A questo punto il beneficiario visualizzerà nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e potrà disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS). Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici (il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020).
É la famiglia o l’INPS a pagare concretamente il servizio di babysitting?
Il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS.
Se la famiglia si sta già avvalendo del servizio di qualcuno con rapporto subordinato di lavoro in corso o appena cessato può usare il Libretto Famiglia?
Limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori a far data dal 5 marzo 2020.
Come si sceglie la baby-sitter?
Innanzitutto la baby-sitter di cui ci si vuole avvalere deve essere iscritta al libretto famiglia e si tratta a questo punto, a seguito di iscrizione, di un lavoratore assunto con la formula del lavoro occasionale (persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa) che verrà pagata direttamente dall’INPS.
Per quanto riguarda le categorie di persone che possono essere assunte vari dubbi sono sorti in merito a:
pensionati: si possono iscrivere come prestatori di servizio, ma al momento dell’iscrizione nel libretto famiglia come prestatore va dichiarata la posizione di pensionamento (per delineare poi l’ammontare netto del pagamento)
parenti: per quanto riguarda la possibilità di assumere attraverso il libretto famiglia e con voucher un parente, l’INPS non ha esplicitato nulla in merito, né in negativo né in positivo. Se fosse possibile rimarrebbe subordinato comunque al fatto di essere regolarmente iscritti al Libretto Famiglia da parte dei prestatori.
BONUS ALIMENTARE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)
Una delibera approvata in data 2 aprile 2020 dalla Giunta provinciale ha previsto la possibilità di ricevere un bonus monetario particolare (derivante da una somma erogata dallo Stato ai comuni) che, in questa prima fase, verrà accreditato direttamente sui conti correnti delle persone in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus per la spesa di beni alimentari. L’erogazione non avverrà in base all’Icef, ma è necessario essere residenti in provincia di Trento e compilare una autocertificazione.
L’autocertificazione sarà disponibile on line sul sito della Provincia a partire da lunedì 6 aprile 2020. Quattro le categorie di bonus:
40 euro a settimana per una persona sola
60 a settimana per due persone
80 per tre persone
100 per quattro o più
Quali sono i requisiti per fare domanda?
essere un nucleo famigliare residente in Provincia di Trento
non aver conseguito entrate relative a redditi da lavoro, da pensione da ammortizzatori sociali e prestazioni analoghe negli ultimi due mesi immediatamente antecedenti la presentazione della domanda*
avere un saldo (calcolato alla fine del mese antecedente la domanda) dei depositi bancari o postali complessivi (cioè sommando quello dei componenti il nucleo famigliare del richiedente) inferiore a euro 1000
*OPPURE nel caso in cui il nucleo famigliare abbia percepito entrate relative al reddito da lavoro, da pensione, da ammortizzatori sociali e prestazioni analoghe e il saldo complessivo dei depositi bancari o postali dei componenti il nucleo famigliare del richiedente, risultante alla fine del mese antecedente la domanda sia inferiore ad euro 3.000,00 il bonus può essere percepito sulla base di idonea motivazione dello stato di bisogno economico (es: perdita del lavoro o altre motivazioni specifiche)
Chi eroga?
Ad erogare le somme sarà l’Agenzia Provinciale per la Previdenza Integrativa
Come deve essere presentata la domanda?
Con apposito modulo di domanda corredata di autocertificazione, scaricabile dal sito PAT o dell’Agenzia a partire dal lunedì 6 aprile 2020 oppure attraverso apposita App di cui sarà data successiva comunicazione.
Da che giorno può essere presentata la domanda?
Da lunedì 6 aprile 2020 a partire dalle ore 8.00
Come sarà erogato l’intervento?
In una prima fase transitoria l’importo del bonus settimanale verrà accreditato direttamente sul conto corrente bancario del beneficiario da parte dell’Agenzia provinciale per la Previdenza integrativa in attesa che venga attivato un sistema di “buoni spesa/card” o altri strumenti telematici.
Quanto dura l’intervento?
In questa prima fase emergenziale e in attesa di perfezionare altre modalità di gestione attraverso card e/o altri strumenti telematici si prevede l’assegnazione sul conto corrente dei beneficiari di una somma volta a soddisfare il bisogno alimentare per un periodo di 2 settimane.
Per chi si trova in difficoltà nella compilazione il servizio Attività sociali del Comune di Trento allo 0461 884477 è a disposizione. Vademecum predisposto dal Comune di Trento: cliccando QUI.